ICP

L’imposta comunale sulla pubblicità è disciplinata dagli articoli da 1 a 17 e da 23 a 24 del capo I del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507).

A chi compete il pagamento

L'imposta comunale sulla pubblicità è dovuta da chiunque effettua la pubblicità tramite:
insegne, fregi, cartelli, targhe, stendardi, striscioni, tele, tende, ombrelloni, globi, facsimile o altri mezzi similari nonché le pubblicità effettuate a mezzo di proiezioni luminose o cinematografiche, con veicoli pubblicitari, con veicoli in genere, adibiti ad uso pubblico o privato o per trasporti di merci, con aeromobili, in forma ambulante e a mezzo di apparecchi sonori.
L'imposta è dovuta anche per le installazioni dei mezzi pubblicitari effettuate su aree private del comune di quando detti mezzi incidono sull’arredo urbano o sull’ambiente.

Termine per la domanda di inizio utenza

Per la pubblicità temporanea (ad es. manifesti, locandine, ecc.) in qualsiasi momento;
Per la pubblicità permanente (ad es. targhe, insegne, ecc.) la richiesta deve essere effettuata entro il termine di 60 giorni prima dell’istallazione così come previsto dal regolamento.

Termine per la comunicazione di cessazione

La denuncia di cessazione della pubblicità deve essere comunicata entro il 31 Gennaio di ogni anno all’ufficio tributi. Essa verrà accolta sempreché il mezzo pubblicitario sia stato rimosso entro il 31 Dicembre dell’anno precedente.

Soggetto passivo

E' colui che effettua pubblicità esponendo targhe manifesti ecc. nell’esercizio di un’attività industriale, commerciale, professionale o artigianale e dispone a qualsiasi titolo del mezzo pubblicitario usato per diffondere il messaggio. Egli è tenuto, in via principale, al pagamento del tributo nonché alla presentazione della dichiarazione e ad altri obblighi formali. E’ solidalmente obbligato al pagamento dell’imposta colui che produce o vende la merce oggetto del messaggio pubblicitario.

Tipologia di impianti

Si definisce mezzo pubblicitario il supporto di ogni messaggio diffuso al fine di promuovere pubblicità e la cui superficie viene utilizzata ai fini della determinazione dell’imposta. La pubblicità viene, quindi, suddivisa in:
Pubblicità ordinaria: Quella cioè effettuata mediante insegne, cartelli, targhe, locandine ecc. e la cui tariffa è applicata per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare.
Pubblicità effettuata con veicoli: Quella cioè effettuata con mezzi mobili e la cui imposta viene corrisposta non in base alle dimensioni del mezzo pubblicitario ma in relazione alla stazza del mezzo veicolare usato.
Pubblicità effettuata con pannelli luminosi: L' imposta è dovuta, come abbiamo avuto modo di accennare nelle pagine precedenti, per metro quadrato di superficie e con una tariffa maggiorata rispetto alla pubblicità ordinaria.
Pubblicità varia: Comprende la pubblicità effettuata con striscioni palloni frenanti ecc. e la cui tariffa d’imposta è pari a quella prevista per la pubblicità ordinaria.

Autorizzazione per la l'effettuazione della pubblicità e per l'installazione di mezzi pubblicitari

Il contribuente che intende fare pubblicità ha l’obbligo di presentare al comune, presso l’ufficio competente, apposita richiesta di autorizzazione. Tutti gli elementi di dettaglio per l’autorizzazione sono visibili sul regolamento comunale

Dichiarazione

L’effettuazione della pubblicità è subordinata alla preventiva autorizzazione comunale, da richiedere con le modalità stabilite dal presente regolamento. Il rilascio dell’autorizzazione è effettuato dal Comune al quale deve essere presentata la documentazione prevista e salvo il preventivo nullaosta tecnico. Entro 60 giorni dalla data di presentazione delle domande, il competente ufficio dell’amministrazione deve comunicare l’avvenuta concessione o meno dell’autorizzazione.

Presentazione della denuncia

Il contribuente, una volta in possesso dell’autorizzazione, ha l’obbligo di presentare all’ufficio preposto, la dichiarazione al fine della liquidazione dell’imposta dovuta. La dichiarazione va redatta su modelli predisposti dall’ufficio e contenente l’indicazione delle caratteristiche del mezzo pubblicitario che si intende utilizzare, la tipologia, le dimensioni e l’ubicazione ove la pubblicità viene esercitata, il numero delle facce adibite alla pubblicità, il contenuto del messaggio pubblicitario, il periodo di esposizione nonché le generalità del soggetto obbligato al pagamento. Il bollettino di pagamento attestante l’imposta versata deve essere presentato contestualmente alla presentazione della denuncia. Essa si intende tacitamente rinnovata di anno in anno fino a quando non viene presentata denuncia di cessazione o sempre che non si verificano modifiche sostanziali degli elementi dichiarati.

Quando occorre presentare una nuova denuncia

Costituisce variazione della pubblicità e quindi l’obbligo di presentazione di una nuova denuncia, la modifica degli elementi dichiarati cui consegue un ricalcolo della somma dovuta mentre non fa sorgere obbligo di una nuova dichiarazione lo spostamento del mezzo pubblicitario anche se deve essere comunque comunicato all’ente preposto.

Termine per il pagamento

Il pagamento del tributo deve avvenire entro il 31 Gennaio dell’anno di riferimento e deve essere effettuato mediante versamento su conto corrente postale intestato al Comune, sul conto corrente numero 12804720 intestato a COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE SERVIZIO TESORERIA PUBBLICITA'

Tariffe

Il regolamento comunale fissa alcuni parametri ai fini dell’applicazione dell’imposta. Il tributo è determinato sulla base di tariffe stabilite tenendo conto della consistenza demografica del Comune e in relazione alle dimensioni del mezzo pubblicitario usato. Tali tariffe devono essere deliberate entro il 31 ottobre di ogni anno. Qualora non venissero modificate entro tale termine esse si intendono tacitamente prorogate.
Gli artt. 16 e 17 del D.Lgs disciplinano i criteri di riduzione ed esenzione dell’imposta.

Riduzioni

La tariffa è ridotta della metà in tutti quei casi di pubblicità effettuata senza scopo di lucro ed ancora per la pubblicità relativa a manifestazioni sindacali, politiche, religiose ecc. patrocinate da enti pubblici nonché per la pubblicità relativa a festeggiamenti religiosi e spettacoli a scopo di beneficenza.

Esenzioni

Sono esenti tutte le forme di pubblicità effettuate dallo Stato o da enti pubblici e le esposizioni obbligatorie per legge sempre che le dimensioni del mezzo usato non superino la superficie complessiva di mezzo metro quadrato di superficie. E’ altresì esente dall’imposta la pubblicità effettuata con mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d’ingresso dei locali purché attinenti all’attività ivi esercitata e la cui superficie non superi il mezzo metri quadrato. Infine, vengono esentati da tale imposta anche tutti i mezzi pubblicitari di superficie inferiore a trecento centimetri quadrati.

Accertamento e recupero imposta

Il Comune ha facoltà di procedere ad accertamenti d’ufficio, notificando apposito avviso di accertamento nei confronti degli evasori, entro due anni dalla data in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
Nell’avviso di accertamento verranno indicate le generalità del soggetto passivo le caratteristiche e l’ubicazione del mezzo pubblicitario nonché l’imposta dovuta, maggiorata di soprattassa ed interessi. Le sanzioni previste per omessa, tardiva o infedele denuncia prevedono, oltre al pagamento dell’imposta, una soprattassa pari all’ammontare del tributo stesso. Per omesso o tardivo pagamento è dovuta, inoltre, un ulteriore soprattassa del 20% dell’imposta medesima. Sul totale vengono applicati, infine, interessi di mora pari al 7% semestrali da calcolare a decorrere dal giorno in cui tali importi dovevano essere esigibili.
L’eventuale ricorso all’avviso di accertamento deve essere presentato entro 30 giorni dalla data di notifica e comunque non sospende l’esecuzione dell’atto impugnato. Qualora, invece, il contribuente concordi effettuando il pagamento entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento le soprattasse saranno ridotte della metà .

Normativa di Riferimento

Decreto legislativo del 15/11/1993 n° 507