Home Funzionario anti-ritardo
MISURE INERENTI IL RISPETTO DEL TERMINE DI CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

In tema di rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi, di recente il legislatore è intervenuto più volte in difesa del cittadino-utente. Infatti con l’art. 1, comma 1, del D.L. 5/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 35/2012 e l’art. 13, comma 1, del D.L. 83/2012, convertito con modificazioni nella legge 134/2012, è stato completamente innovato l'art. 2,comma 9, della L. 241/90 introducendo, tra l'altro, i commi 9/bis, 9/ter, 9/quater e 9/quinquies; La misura più saliente riguarda l’individuazione di un funzionario dotato di potere sostitutivo in caso di ritardo o inerzia nella conclusione del procedimento amministrativo da parte del titolare della specifica competenza.

Direttamente collegata è, da ultimo, la disciplina prevista dall’art. 28 del D.l. 21/06/2013 n. 69(così detto "decreto del Fare") convertito in legge n. 98 del 9 agosto 2013 che prevede un indennizzo, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento amministrativo iniziato ad istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo di pronunziarsi, con esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, pari ad una somma di 30 euro per ogni giorno di ritardo con decorrenza dalla data di scadenza del termine del procedimento, e comunque complessivamente non superiore a 2.000 euro. Sempre in tema, l’art. 5 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, ha introdotto l’istituto dell’Accesso Civico prevedendo al comma 4, ancora una volta l’individuazione di una figura nell’Ente titolare del potere sostitutivo ai sensi dell’art. 2 comma 9/bis della Legge. 241/90, specificamente per il procedimento di accesso civico. Di si riportano gli atti deliberativi recanti le modalità, i tempi e il soggetto dotato di potere sostitutivo a cui rivolgersi nei casi indicati dalla legge:

  • Con la delib. G.C. n. 113/2013 si è proceduto ad individuare in via generale nel Segretario Generale pro- tempore la figura cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia previsto dall’art. 2, comma 9 bis, della L.241/90.
  • Con la delib. G.C. n. 114/2013 si è proceduto ad individuare quale titolare del potere sostitutivo per il procedimento di Accesso Civico il Segretario Generale – Dott.ssa Maria Nicassio – ai sensi dell’art. 2 comma 9 bis della legge 241/90.