10. Calcolo della tariffa

REGOLAMENTO TARI

Art. 9 – DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo, ai sensi dell’art.1 comma 650 del Legge 147/2013, è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa del tributo, ai sensi dell’art.1 comma 652 Legge 147/2013, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento di cui all’art.15 del D.Lgs.36/2003, e dei criteri determinati con il presente regolamento, tenuto conto della specificità che presenta la realtà del territorio di Cassano delle Murge e del dato di esperienza relativo all’applicazione del previgente tributo sui rifiuti.

3. Le attività caratterizzate da coefficienti di produttività simili vengono aggregate in classi di contribuenza tassabili con la medesima tariffa.

4. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati – da coprire con il gettito della tassa sono individuati tenendo conto del D.P.R. 158/1999 e determinati annualmente dal Piano Finanziario di cui all’art.1 comma 683 Legge 147/2013. ll Piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell’anno precedente e le relative motivazioni. È riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato e per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

5. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all’entità dei costi di gestione (quota variabile).

6. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato.

7. Le tariffe della TA.RI. sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario.

8. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell’art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall’art. 193 del D. Lgs. 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

9. Ai fini TA.RI. le categorie e le classi in cui sono suddivisi i contribuenti per la quantificazione delle rispettive tariffe sono individuate ai sensi dei successivi articoli.

10. Gli utenti del servizio sono distinti nelle due macro-categorie delle utenze domestiche (abitazioni private) e delle utenze non domestiche (tutte le altre utenze) tra le quali viene ripartito l’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa

 

Art. 13 – RIDUZIONI ED ESENZIONI DELLA TASSA

1. Ai sensi dell’art.1, comma 659, della Legge n. 147/2013 trovano applicazione le seguenti ipotesi di riduzione:

a. abitazioni e relative pertinenze tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l’abitazione di residenza e l’abitazione principale e dichiarando espressamente di non volere cedere l’alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento del Comune: riduzione 20% quota variabile.

b. locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte, nell’ipotesi di uso stagionale o non continuativo ma ricorrente, per un periodo non superiore a sei mesi dell’anno, risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata da competenti organi per l’esercizio dell’attività svolta: riduzione 30% quota variabile.

c. abitazioni e relative pertinenze occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all’anno all’estero a condizione che restino inutilizzati perché tenuti a disposizione: riduzione 30% quota variabile

2. Ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge n. 147/2013 il tributo è ridotto per le seguenti fattispecie:

a. abitazione principale e relative pertinenze di un nucleo familiare il cui valore ISEE complessivo riferito all’anno precedente non superi il limite di €5.000,00 a condizione che l’immobile sia posseduto a titolo di proprietà, usufrutto, diritto d’uso, diritto d’abitazione o locazione, e sia adibito a residenza anagrafica e dimora abituale del nucleo familiare. Ai fini della richiesta di riduzione si ritiene valido “l’Indicatore della situazione economica equivalente” presentato ai sensi del D.P.C.M. 159/2013 – “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente”. riduzione 50% quota fissa e variabile.

3. Ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge n. 147/2013 sono esenti dal tributo (quota fissa e variabile) le seguenti fattispecie:

a. abitazione principale e relative pertinenze di un nucleo familiare il cui valore ISEE complessivo riferito all’anno precedente sia pari a € 0,00 a condizione che l’immobile sia posseduto a titolo di proprietà, usufrutto, diritto d’uso, diritto d’abitazione o locazione, e sia adibito a residenza anagrafica e dimora abituale del nucleo familiare. Ai fini della richiesta d’esenzione si ritiene valido “l’Indicatore della situazione economica equivalente” presentato ai sensi del D.P.C.M. 159/2013 – “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente”.

 

Art. 7 – RIDUZIONE DI SUPERFICIE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI

1. Secondo quanto previsto dall’art.1 comma 649 primo periodo della Legge 147/2013 nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in modo prevalente e continuativo, rifiuti speciali al cui smaltimento è tenuto il produttore, a condizione che esso ne dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Laddove non sia possibile determinare in maniera puntuale le superfici di cui al comma 1, stante la contestuale produzione anche di rifiuti speciali assimilati, ai sensi del combinato disposto dell’art.1 commi 649 e 682 Legge 147/2013 l’individuazione delle superfici è effettuata in maniera forfettaria applicando all’intera area di lavorazione le seguenti percentuali distinte per tipologia di attività economiche: Tipologia di attività % di riduzione della superficie promiscua:

ATTIVITÀ RIDUZIONE

Attività industriali / artigianali 30 %

Ambulatori medici e dentistici 10 %

2.bis La TARI e’ dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonchè di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente.

3. Ove la produzione di rifiuti speciali a cui è correlata la riduzione non rientri tra le attività ricomprese nell’elenco di cui al comma 2, l’agevolazione è accordata nella misura corrispondente a quella prevista per l’attività ad essa più similare sotto l’aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.

4. Per usufruire delle riduzioni di cui ai precedenti punti, i titolari delle suddette attività devono presentare all’Ufficio Tributi, entro il 20 gennaio dell’annualità successiva, apposita attestazione con allegati:

a. Copia del contratto stipulato con le imprese specializzate ed autorizzate al ritiro e smaltimento di rifiuti speciali, per il conferimento e smaltimento dei rifiuti speciali non assimilabili da loro prodotti;

b. Copie dei formulari dei rifiuti relativi all’attività di raccolta e recupero, distinti per codice CER.

 

Art. 14 – AGEVOLAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA E L’AVVIO AL RECUPERO

1. Ai contribuenti, di utenze domestiche, che facciano utilizzo della compostiera e ai contribuenti di utenze non domestiche, che abbiano avviato rifiuti assimilati al recupero mediante azienda autorizzata, sono riconosciute – ai sensi dell’art.1 comma 649 e 658 della Legge 147/2013 – le agevolazioni di cui ai seguenti commi, se in regola con il pagamento della tassa rifiuti.

2. La riduzione di cui al comma 1 relativa alle utenze domestiche trova applicazione sulla quota fissa e variabile in base ai seguenti criteri: – la riduzione legata al compostaggio domestico è quantificata nella misura percentuale del 10% della tariffa, con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione di apposita istanza in cui il contribuente attesta di voler praticare in modo continuativo il compostaggio. Questa istanza ha effetto anche per le annualità successive salvo modifiche delle condizioni ad esse sottese e fermo l’obbligo del contribuente di dichiarare tempestivamente al Comune l’eventuale successiva cessazione di detta attività di compostaggio. La presentazione di detta istanza autorizza il Comune e/o il Gestore ad effettuare verifiche, anche periodiche, per accertare l’effettiva pratica del compostaggio. Il riconoscimento dello sconto resta comunque condizionato, in tutti i casi, dalle risultanze della prevista attività di controllo sull’effettività della pratica del compostaggio da parte dell’Ufficio competente. In caso di verifica compiuta con esito negativo, la suddetta riduzione decadrà con effetto per l’intero anno di riferimento del controllo. Tale riduzione sarà avviata previa predisposizione dell’albo dei compostatori da parte dell’Ufficio preposto alla gestione del compostaggio.

3. La tassa è scontata nella misura di 0,05 euro/kg dai titolari di utenze non domestiche che, previa presentazione di apposita istanza, dimostrino di aver avviato al recupero determinate quantità di rifiuti assimilati (esclusi gli imballaggi secondari e terziari, di cui all’art. 8 di questo regolamento) prodotti dalle loro attività a condizione che:

a. il richiedente produca al Comune apposita documentazione probante la tipologia e la quantità di rifiuto assimilato avviato a recupero;

b. risulti dimostrato l’avvio al recupero di almeno 1000 kg all’anno di rifiuti assimilati (imballaggi secondari e terziari esclusi).

c. il richiedente non goda già della detassazione totale delle superfici di produzione.

4. In ogni caso la suddetta agevolazione – in considerazione del fatto che il rifiuto assimilato è contestualmente producibile e smaltibile tramite il pubblico servizio di raccolta ai sensi dell’art.1 comma 641 della Legge 147/2013 (presunzione di produzione di rifiuto urbano e assimilato) – non potrà superare il 30% dell’ammontare totale della quota variabile.

5. La riduzione di cui al comma 3 è applicata a conguaglio sulla tassa dovuta per l’anno successivo in base al positivo riscontro dell’Ufficio Tributi sull’effettiva esistenza dei necessari presupposti. A tal fine il contribuente è tenuto a consegnare all’Ufficio Tributi tutta la necessaria documentazione attestante la qualità e quantità di rifiuti assimilati avviati a recupero nel corso dell’anno interessato dalla richiesta di agevolazione entro il 20 gennaio dell’anno successivo

Pagina aggiornata il 27/09/2024

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