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Servizi demografici online

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ANAGRAFE

PEC Ufficio Anagrafe per trasmissione pratiche migratorie APR/4
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Per accedere al portale dei servizi demografici online https://www.anagrafenazionale.interno.it/servizi-al-cittadino/ è necessaria la propria identità digitale (Spid, Carta d'Identità Elettronica, Cns)

 

Cambio di Residenza o indirizzo via raccomandata, fax ,email

Dal 9 maggio 2012 è possibile presentare le richieste di residenza - con provenienza da altro Comune o dall’estero - e i cambi di indirizzo all’interno del Comune di Cassano delle Murge, anche per posta raccomandata, per fax o per via telematica.

Il richiedente deve utilizzare il modulo di seguito allegato e inviarlo all’Anagrafe del Comune con le modalità e agli indirizzi indicati nella penultima pagina del modulo.

Avvertenze

  1. Tutti i campi obbligatori devono essere compilati

  2. Devono essere apposte le firme del dichiarante e delle persone maggiorenni che trasferiscono la residenza unitamente al dichiarante

  3. Deve essere allegata la copia non autenticata di un documento di riconoscimento di tutti i firmatari

  4. I cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea devono allegare la documentazione relativa alla regolarità del soggiorno (vedi allegato A)

  5. I cittadini dell’unione Europea devono allegare la documentazione di cui all’allegato B - solo se provenienti dall’estero.

  6. Il modulo deve essere compilato in modo leggibile

  7. Ai possessori di patente di guida o intestatari di veicoli immatricolati in Italia si suggerisce di compilare le sezioni contenenti tali dati (indicati con 3 asterischi) anche se non obbligatori, per consentire l’aggiornamento dell’indirizzo sulle patenti e sui libretti di circolazione

  8. Qualora il cambio di residenza o di indirizzo riguardi anche un minore, se fra i firmatari del modulo allegato non sono ricompresi entrambi i genitori inviare l’assenso del genitore non firmatario (allegato C) unitamente alla copia non autenticata di un suo documento di riconoscimento, in caso non sia possibile inviare tale assenso, inviare il modello allegato D.

La dichiarazione mancante di uno dei requisiti dei punti da 1 a 4 non sarà accolta.

Cambio di abitazione nell'ambito del territorio comunale

La denuncia si presenta presso l'Ufficio Anagrafe entro 20 giorni dalla data in cui è avvenuto il cambio di abitazione. La variazione di indirizzo decorre dal giorno in cui è stata presentata la denuncia.

In caso di trasferimento di un intero nucleo familiare, la denuncia può essere presentata da uno qualsiasi dei componenti la famiglia purchè maggiorenne. Le dichiarazioni relative ai minori devono essere rese da chi ne esercita la potestà o la tutela.

Il dichiarante deve indicare il numero interno dell'unità immobiliare affisso alla porta di ingresso dell'abitazione. Se l'appartamento è sprovvisto di numero interno segnalarlo all'operatore di sportello.

Se gli interessati al cambio di abitazione sono in possesso di libretto di circolazione di veicoli e/o di patente di guida italiana o rilasciata da Paesi dell'UE e riconosciuta dall'Italia, il dichiarante deve anche fornire i seguenti dati:

  • per i veicoli: la targa;

  • per le patenti: numero - tipo (A,B,C...) - data rilascio - ente che ha rilasciato il documento (Prefettura o Motorizzazione) con la relativa Provincia.

Si suggerisce di recarsi presso lo sportello con le patenti e i libretti di circolazione per evitare errori sui dati degli stessi, in quanto se questi dati non saranno comunicati alla Motorizzazione in modo esatto, gli interessati non riceveranno l'adesivo con l'indicazione del nuovo indirizzo.

Per coloro che entrano in una convivenza (collegio, convitto, caserma, ecc..), la denuncia è di competenza del capo-convivenza e non del diretto interessato.

Per chi entra a far parte di un nucleo familiare già residente all'atto della denuncia viene richiesta una dichiarazione di conoscenza del trasferimento, resa da un maggiorenne di detto nucleo.

Nota bene: in caso di impossibilità a presentarsi, potrà essere accolta la richiesta già sottoscritta dall'altro o dagli altri componente/i purchè accompagnata per le persone non presenti dalla fotocopia integrale di un valido documento di riconoscimento.

Carta d'identità e Passaporto

Carta d’identità: documento di riconoscimento rilasciato fin dalla nascita; dove e come richiederlo

La carta d'identità è un documento di riconoscimento rilasciato a tutti i cittadini dalla nascita.

Per i cittadini italiani costituisce titolo valido per l'espatrio.

La validità della carta cambia in relazione dell'età del titolare:

a) minori di 3 anni – valida per tre anni
b) minori dai 3 ai 18 anni - valida per cinque anni
c) con età superiore ai18 anni - valida per dieci anni

La sua validità si estende, rispetto alla scadenza sopra indicata, fino al giorno e mese di nascita del titolare.

Chi è in possesso di carta di identità emessa a partire dal 26 giugno 2003, può chiedere la proroga del documento per altri 5 anni rivolgendosi direttamente presso l’Ufficio Anagrafe.

ATTENZIONE: considerati i disagi provocati dal mancato riconoscimento della proroga da parte di numerosi paesi esteri si consiglia, a chi deve recarsi all'estero, di chiedere una nuova carta di identità.

a)Documentazione da presentare

  • 3 fototessere a colori, recenti ed uguali tra di loro, che riproducono il soggetto a mezzo busto, non di profilo e con gli occhi ben visibili e senza copricapo (ammesso solo per i cittadini che professano culti religiosi che ne obbligano l'uso). Per i requisiti delle fotografie consultare il sito della Polizia di Stato;

  • la precedente carta d'identità o, in mancanza di questa, un valido documento di riconoscimento o la presenza di 2 testimoni maggiorenni che dichiarino di conoscere personalmente l'interessato e che non siano parenti o affini dello stesso. I testimoni non sono necessari quando la carta smarrita, rubata o deteriorata sia stata rilasciata dal Comune di Cassano delle Murge negli ultimi 10 anni;

  • per i cittadini stranieri (paesi non appartenenti all'Unione Europea) permesso di soggiorno e passaporto, entrambi in corso di validità. 

Carta d'identità valida per l'espatrio

In caso di viaggio all'Estero si consiglia di contattare la Questura o di consultare i siti Viaggiare sicuri del Ministero Affari Esteri, Polizia di Stato Consolati esteri in Italia.

Riportiamo i diversi casi:

b) PERSONA MAGGIORENNE CON O SENZA FIGLI MINORI

  • Nessuna documentazione da presentare oltre quella sopraindicata.

  • E' necessario sottoscrivere, in sede di richiesta del documento, la dichiarazione di assenza di condizioni ostative al rilascio del passaporto di cui all'art. 3 della L. 1185/1967; per i genitori con figli minori tale dichiarazione implica anche il possesso dell'assenso all'espatrio dell'altro genitore

    c) PERSONA MINORENNE

 

E' sempre necessaria la presenza del minore che, a partire dai 12 anni, firma il documento.

Sono necessari inoltre:

  • un documento di riconoscimento del minore (se in possesso)

  • l'assenso all'espatrio reso da entrambi i genitori o dall'unico esercente la potestà o dal tutore (munito di atto di nomina). Se uno dei due genitori non può essere presente allo sportello è sufficiente che sottoscriva l'assenso e lo trasmetta unitamente alla fotocopia di un valido documento di identità.

ATTENZIONE: il Decreto Legge 1/2012 prevede che i minori di 14 anni possano espatriare purchè viaggino:

  • con uno dei genitori o chi ne fa le veci: in questo caso la carta di identità del minore può riportare, su richiesta, l'indicazione del nome dei genitori o di chi ne fa le veci;

  • senza la presenza di uno dei genitori o di chi ne fa le veci: in questo caso la carta di identità del minore deve essere accompagnata da una dichiarazione (disponibile presso la Questura e presso l’Ufficio anagrafe) che riporti il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto cui il minore è affidato, rilasciata da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione e convalidata dalla Questura o dalle autorità consolari in caso di rilascio all'estero.

CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO

Gli iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire) possono richiedere la carta di identità presso gli Uffici dei Servizi Demografici – Piazza Rossani 10, con le stesse modalità previste per i cittadini residenti, oppure presso le sedi consolari.

Non possono ottenere la carta di identità valida per l'espatrio:

  • i minori per i quali non esiste l'assenso dei genitori o del tutore

  • i cittadini con situazioni di impedimento all'espatrio.

E' POSSIBILE CHIEDERE UNA NUOVA CARTA D'IDENTITà:

  • a partire da 180 giorni prima della scadenza

  • in caso di deterioramento: deve essere restituito il documento deteriorato, altrimenti deve essere presentata denuncia di smarrimento all'autorità di Pubblica sicurezza;

  • in caso di furto o smarrimento: è necessario presentare, oltre alle fotografie, la denuncia inoltrata all'autorità di Pubblica sicurezza (Questura o Carabinieri) e un valido documento di riconoscimento; in mancanza di quest'ultimo è necessaria la presenza di 2 testimoni maggiorenni che dichiarino di conoscere personalmente l'interessato e che non siano parenti o affini dello stesso; i testimoni non sono necessari quando la carta smarrita, rubata o deteriorata sia stata rilasciata dal Comune di Putignano negli ultimi 10 anni;

  • in caso di variazione delle generalità, ma non in caso di cambio di indirizzo.


    Il costo è di 5,46 euro.
    L'apposizione della proroga e delle generalità dei genitori del minore sono immediate e gratuite.

  • Normativa di riferimento

    1) Decreto legge n. 5 del 9 febbraio 2012 "Disposizioni in materia di scadenza dei documenti d'identità e di riconoscimento

    2) Decreto legge n. 1 del 20 gennaio 2012 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività".


    3) Legge n. 106 del 12 luglio 2011 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 Prime disposizioni urgenti per l'economia".

    4) Circolare del Ministero Interno n. 23 del 28/07/2010 Emissione di nuove carte d’identità in sostituzione di quelle prorogate.

    5) Legge n. 133 del 6 agosto 2008 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria".


    6) Legge n. 3 del 16 gennaio 2003, art. 3 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione".

    7) D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa".

    8) D.P.R. n. 649 del 6 agosto 1974 "Disciplina dell'uso della carta d'identità e di altri documenti equipollenti al passaporto ai fini dell'espatrio".

    9) Legge n. 1185 del 21 novembre 1967 "Norme sui passaporti".

    10) R.d. del 18 giugno 1931 n. 773, approvazione del Tulps.

  • Il passaporto

    Il passaporto è un documento di riconoscimento che identifica il portatore come cittadino della Repubblica, consente di espatriare in tutti i Paesi i cui governi sono riconosciuti da quello italiano, ed è rilasciato, in Italia, dalle Questure e all'estero dalle rappresentanze diplomatiche e consolari.

    E' rilasciato a tutti i cittadini italiani, ed ha validità temporale differenziata in base all'età del titolare.

  • La domanda per il rilascio del passaporto deve essere presentata alla Questura di Bari. 

  • ATTENZIONE: per agevolare il cittadino nello svolgimento di tutti gli adempimenti correlati al rilascio del passaporto elettronico, il Ministero dell'Interno - Dipartimento della P.S. ha realizzato un sistema informatico denominato "Passaporto elettronico - Agenda online"  che consente di prenotare l'appuntamento presso gli uffici di Polizia nel giorno e nell'ora desiderati.
    L'utente con questo servizio può richiedere il passaporto compilando la domanda direttamente sul web collegandosi al sito https://www.passaportonline.poliziadistato.it.

Documentazione da presentare e costi

  • Domanda formulata su apposito modulo

  • 2 foto tessera identiche e recenti. Le foto devono rispettare i parametri richiesti dalla nuova procedura informatica. (consultare gli esempi sul sito www.poliziadistato.it);

  • 1 contrassegno telematico (che sostituisce la marca da bollo "uso passaporto") di euro 40,29  (Circolare Ministero dell'Interno "Concessione governativa per passaporti")

  • ricevuta del versamento di euro 42,50 da effettuarsi su c/c postale n.67422808 intestato a Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento del tesoro, con causale: "rilascio passaporto elettronico";

  • 1 documento di riconoscimento valido.

Ulteriori documenti devono essere presentati a seconda della situazione del richiedente a (minorenni, maggiorenni, coniugati, separati, con figli minori...).  A questo proposito consultare le indicazioni sul sito www.poliziadistato.it.
Il documento pronto può essere ritirato da terza persona munita di delega da parte dell'interessato.

Validità

La validità temporale dei passaporti è differenziata in base all’età del titolare:

a) minori di 3 anni – valida per tre anni
b)
minori dai 3 ai 18 anni - valida per cinque anni
c) con età superiore ai18 anni - valida per dieci anni

I passaporti rilasciati dal 4 febbraio 2003 hanno validità di dieci anni, mentre quelli  rilasciati prima di tale data e validi 5 anni possono essere rinnovati per altri cinque anni.
Per poter entrare in alcuni stati, come per esempio gli Stati Uniti, il passaporto deve avere una validità residua di almeno 6 mesi. Occorre quindi verificare, prima di partire per gli stati non appartenenti all'Unione europea se, pur essendo il passaporto ancora valido, la sua scadenza non sia troppo vicina per effettuare il viaggio.
Dal 20 maggio 2010 è stato introdotto il passaporto elettronico che contiene, oltre ai dati anagrafici e alla foto, anche la firma digitale e le impronte digitali rilevate al momento della presentazione dell'istanza a partire dai 12 anni. Tali operazioni si effettuano esclusivamente presso l'ufficio passaporti della Questura e prevedono quindi la presenza dell'interessato.
I passaporti rilasciati prima di tale data sono validi fino alla data di scadenza.

Passaportotemporaneo

Il passaporto temporaneo è un documento di viaggio di emergenza, con validità ridotta (pari o inferiore a 12 mesi). E' costituito da un libretto con 16 pagine e non dotato di microchip.
Il passaporto temporaneo è rilasciato nei casi documentati di impossibilità temporanea alla rilevazione delle impronte digitali, come ad esempio le fratture ossee o le ferite ad ambo gli arti superiori; inoltre in tutti gli altri casi eccezionali nei quali ci siano la necessità e l'urgenza di ottenere il passaporto ma sia impossibile il rilascio di un passaporto ordinario.
Per tutte le informazioni su come ottenerlo consultare il sito della Polizia di Stato: www.poliziadistato.it/articolo/19192.

Il passaporto temporaneo viene rilasciato dall'ufficio passaporti della Questura di Bari.

  • Normativa di riferimento

    -Decreto Ministero Affari Esteri del 23 marzo 2010 "Disposizioni in materia di libretto di passaporto temporaneo".
    -Legge n. 166 del 20 novembre 2009 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee".
    -Decreto Ministero Affari Esteri del 23 giugno 2009 "Disposizioni relative ai libretti di passaporto ordinario elettronico".
    -L. n. 43 del 31 marzo 2005 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, recante disposizioni urgenti per l’università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione. Sanatoria degli effetti dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280" (art. 7-vicies ter - Rilascio documentazione in formato elettronico). 
    -L. n. 3, art. 24, del 16 gennaio 2003 "Modifiche alla legge 21/11/67 n. 1185 in materia di rilascio di passaporti". 
    -L. n. 340 del 24 novembre 2000 "Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi".
    -D.P.R. n. 649 del 6 agosto 1974 "Tutela dei minori".
    -L. n. 1185 del 21 novembre 1967 art. 24 "Ordinamento in materia di rilascio di passaporti".

Cittadini di Stato Extra Europeo (non appartenenti all'Unione europea) in Italia: ingresso, circolazione e soggiorno

I cittadini di Stato terzo, cioè appartenenti a paesi esterni dell'Unione  europea, per poter entrare, circolare e soggiornare in Italia devono:

- essere in possesso di passaporto,
-aver ottenuto il visto, se dovuto, nel loro Paese di provenienza,
-dichiarare la propria presenza in Italia alle autorità di frontiera,
-ottenere il permesso di soggiorno quando richiesto.

N.B.: I cittadini di Stato terzo che vengono in Italia per visite, affari, turismo e studio per periodi non superiori ai tre mesi, non devono chiedere il permesso di soggiorno.

I cittadini di Stato terzo, in possesso di un permesso di soggiorno da almeno 5 anni, possono richiedere il "permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo" (ex carta di soggiorno) che è a tempo indeterminato.

I cittadini di Stato terzo, familiari di cittadini comunitari iscritti all’anagrafe, per entrare e soggiornare in Italia devono:

  • essere in possesso di passaporto,

  • aver ottenuto il visto, se dovuto, nel loro Paese di provenienza (il visto non è necessario se il cittadino di Stato terzo è già in possesso della "carta di soggiorno di familiare di cittadino dell'Unione" rilasciata da altro stato membro),

  • trascorsi tre mesi dall’ingresso devono chiedere la "carta di soggiorno di familiare di cittadino dell'Unione",

  • dopo 5 anni di permanenza continuativa, i cittadini di Stato terzo familiari di cittadini comunitari possono chiedere la "carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini europei".

PER INFORMAZIONI

Questura di Bari
Via G. Palatucci, 4 - - 70100 Bari
Telefono: 0805291111 - Fax: 0805291154
E- mail: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.

DOVE RIVOLGERSI

Palazzo Municipale – Piazza Rossani

Orario ricevimento al pubblico: Lunedì – Martedì - Mercoledì – Giovedì e Venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00

Tel.0803211501 – Fax 080/3211505

Referente: Istr. Amm.vo Giacomo Massimo Pietroforte

 

STATO CIVILE


L'Ufficio tratta gli eventi riguardanti lo stato civile ed in particolare:

  1. Nascita
  2. Matrimonio
  3. Morte
  4. Cittadinanza

Presso l'Ufficio è possibile acquisire tutte le informazioni sulle pratiche di competenza ed in particolare dichiarare le nascite, richiedere certificati (di nascita, di matrimonio, di morte) effettuare pubblicazioni di matrimonio, prenotare i matrimoni civili nelle varie sedi che il Comune mette a disposizione, prestare giuramento per l'acquisizione della cittadinanza italiana.

DOVE RIVOLGERSI

Palazzo Municipale – Piazza Rossani

Orario ricevimento al pubblico: Lunedì – Martedì - Mercoledì – Giovedì e Venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00

Tel.0803211502 – Fax 080/3211505 e-mail: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.

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Referente : Istruttore Amministrativo Giovanna Masiello

ELETTORALE


L'Ufficio Elettorale si occupa dell'elettorato attivo, materia di competenza statale, in capo ai Sindaci quali Ufficiali di Governo, provvedendo a:

  1. Aggiornamento delle liste elettorali
  2. Rilascio delle tessere elettorali
  3. Aggiornamento degli Albi dei Presidenti e degli scrutatori di seggio elettorale
  4. Aggiornamento degli Albi dei Giudici Popolari di Corte d'Assise e Corte d'Assise d'Appello
  5. Rilascio certificazioni di iscrizione nelle liste elettorali

 

DOVE RIVOLGERSI

Palazzo Municipale - Piazza Rossani

Orario ricevimento al pubblico: Lunedì – Martedì - Mercoledì – Giovedì e Venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00

Tel. 080.3211503 - Fax: 080763003

email: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.

PEC: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.

Referente : Istruttore Amministrativo Dott. Francesco Manzari