ICI

Imposta Comunale sugli Immobili

L’Ici, imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo n. 504 del 1992, deve essere pagata:

  • dai proprietari di fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli (esenti per il comune di Cassano delle Murge) situati nel territorio;
  • dai titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie) sugli immobili sopra elencati;
  • dai locatari in caso di locazione finanziaria (leasing);
  • dai concessionari di aree demaniali.

    Se l'immobile è posseduto da più proprietari o titolari di diritti reali di godimento, l'imposta deve essere ripartita in proporzione alle quote di possesso.
    I soggetti interessati devono presentare al Comune ove è ubicato l'immobile una apposita dichiarazione entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi, solo nell’ipotesi in cui occorre usufruire di un’apposita agevolazione regolamentare ovvero ci siano fatti modificativi della determinazione della base imponibile con sia direttamente riscontrabile dal catasto urbano. È il caso per esempio del valore determinato dal contribuente per la quantificazione dell’area fabbricabile, che deve essere rideterminato al primo gennaio di ciascun anno. All’uopo è doveroso precisare che, fatta salva l’ipotesi in cui i valori in comune commercio siano rimasti assolutamente invariati rispetto all’anno precedente, la denuncia di variazione del valore dell’immobile deve essere sempre presentata.
    Il modello di dichiarazione è approvato annualmente con decreto ministeriale.
    Se non si verificano variazioni che comportino un diverso ammontare dell’ICI dovuta, la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi.
    Anche per gli immobili inclusi nella dichiarazione di successione, gli eredi e i legatari non sono obbligati a presentare la dichiarazione ai fini dell'ICI, perché ad essa provvederà l'ufficio presso il quale è stata presentata la denuncia di successione, mediante trasmissione di una copia a ciascun Comune dove sono situati gli immobili.

    Come si calcola l'ICI

    Per quanto riguarda i fabbricati, l’ICI si calcola applicando alla base imponibile l’aliquota deliberata dal Comune. La base imponibile è rappresentata dalla rendita catastale (rendita da non confondere con il valore dell'immobile) rivalutata del 5% e poi moltiplicata:

    1. per 100 per i fabbricati dei gruppi catastali A e C (con esclusione delle categorie A/10 e C/1);
    2. per 140 per i fabbricati del gruppo catastale B;
    3. per 50 per i fabbricati del gruppo catastale D e della categoria A/10;
    4. per 34 per i fabbricati della categoria C/1.

    Per i fabbricati del gruppo catastale D - non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati - il valore è determinato sulla base dei costi di acquisizione e di incremento (contabilizzati al lordo delle quote di ammortamento), aggiornati da appositi coefficienti stabiliti annualmente dal Ministero dell'Economia:

    1. per le aree fabbricabili la base imponibile è data dal valore commerciale che risulta al 1° gennaio dell'anno di imposizione.
    2. per i terreni agricoli l’ICI presso il comune di Cassano delle Murge non si paga in quanto gode dell’esenzione stabilita come comune montano.

    L'ammontare dell'imposta deve essere proporzionale ai mesi dell'anno solare durante i quali si è avuto il possesso: il mese in cui la proprietà o il diritto reale di godimento si è protratto solo in parte è computato per intero se il contribuente ha posseduto l'immobile per almeno 15 giorni, mentre non è conteggiato se il possesso è durato meno di 15 giorni. In sostanza, vale il criterio di "prevalenza temporale". Così, ad esempio, se un atto di vendita è stato stipulato il 16 marzo, il mese andrà computato per intero solo per il venditore.
    A partire dall’anno 2008, l’ICI non è dovuta per le abitazioni che risultano Abitazioni Principali e relative pertinenze.

    Le aliquote

    Le aliquote e le detrazioni vengono deliberate ogni anno. Si riporta lo schema di quanto già deliberato:
    Anno 2009
    Aliquota ordinaria                                                                       7 per mille
    Aliquota per abitazione principale                                               4 per mille

    Abitazioni pricipali

    Attenzione: dal 21 maggio 2008, l'abitazione principale e le sue pertinenze sono state esentate dal pagamento Ici, ad esclusione degli immobili di categoria A1, A8, A9 (edifici di pregio, ville, castelli). Pertanto, le sottostanti norme trovano applicazione solo per queste ultime tre tipologie, alle quali non va applicata neanche l'ulteriore detrazione dell'1,33 per mille stabilita dalla legge finanziaria 2008 (legge 244/2007).
    Per il contribuente che adibisce l'immobile a dimora abituale e con residenza anagrafica, è prevista una detrazione ordinaria di euro 103,29 (L. 200.000) annui, in rapporto ai mesi di effettivo utilizzo. Il Comune ha altresì stabilito una ulteriore detrazione sino a € 150,00 per alcuni soggetti indicati nel regolamento comunale
    Condizione essenziale affinché possa essere riconosciuta tale detrazione è che ci sia identità tra il soggetto obbligato al pagamento dell'ICI ed il soggetto che dimora abitualmente nell'immobile.
    Nel caso in cui vi siano più contribuenti che dimorano abitualmente nell'immobile, la detrazione deve essere rapportata ai mesi di utilizzo e suddivisa in parti uguali fra i contitolari, prescindendo dalle quote di proprietà o dalle quote di diritto reale di godimento.
    Il Comune, con propria deliberazione, ha assimilato ad abitazione principale:
    1. L'unità immobiliare posseduta - a titolo di proprietà o di usufrutto - da anziani o da disabili che risiedono in istituti di riposo o sanitari a seguito di ricovero permanente, purché la stessa abitazione non risulti locata;
    2. assimilare all'abitazione principale l'alloggio concesso in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado, con apposito contratto registrato presso l’ufficio del registro competente;

    Le pertinenze dell'abitazione principale

    Dal 1° gennaio 2001 alle pertinenze deve essere riservato lo stesso trattamento fiscale dell'abitazione principale, a prescindere dal fatto che il Comune abbia o meno esteso tale beneficio anche ad esse.
    Se la detrazione per l'abitazione principale supera l'imposta relativa, la parte residua va detratta da quanto dovuto per le pertinenze.

    Come e quando si paga

    L'imposta, proporzionata alla quota e ai mesi di possesso degli immobili, va versata in due rate:

    a.    la prima rata (acconto) - da pagare tra il 1° e il 16 giugno - è pari al 50% dell'imposta dovuta, calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dell'anno precedente;
    b.    la seconda rata - da pagare tra il 1° e il 16 dicembre a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno - è calcolata applicando le aliquote e le detrazioni deliberate per l'anno in corso e sottraendo quanto già versato come acconto.

    È possibile anche effettuare il versamento dell'ICI in un'unica soluzione entro il termine previsto per l'acconto, applicando le aliquote e le detrazioni stabilite dal Comune per l'anno in corso.
    Se si posseggono più immobili nello stesso Comune, basterà un unico versamento per l'imposta complessivamente dovuta.

    Se si posseggono invece immobili situati in Comuni diversi, è necessario effettuare distinti versamenti per ogni Comune.
    Il versamento del tributo va eseguito negli uffici postali sul c/c  n. 12267852, intestato a COMUNE CASSANO DELLE MURGE SERVIZIO TESORERIA I.C.I., o presso gli sportelli bancari compilando l’pposita delega di pagamento Mod F24 con i relativi codici ovvero:


    Codice e Tributo

    3901 Ici per l'abitazione principale
    3902 Ici per i terreni agricoli
    3903 Ici per le aree fabbricabili
    3904 Ici per gli altri fabbricati
    3906 Interessi Ici
    3907 Sanzioni Ici

    La somma minima da pagare è di 5,00 euro annuale.
    Entro 30 giorni dalla scadenza della rata, i ritardatari possono pagare l'ICI applicando la sanzione ridotta del 3,75% dell'imposta dovuta, oltre agli interessi legali del 4% annuo calcolati solo sul tributo, in proporzione ai giorni di ritardo. Se il versamento dell'acconto e/o del saldo viene effettuato oltre i 30 giorni dalla scadenza, ma entro il termine di un anno, l'ICI deve essere versata con una sanzione del 6% dell'imposta dovuta, oltre agli interessi legali del 4% annuo, calcolati anche in questo caso solo sul tributo ed in proporzione ai giorni di ritardo.
    Gli importi così determinati vanno aggiunti all'ammontare del tributo da versare.
    Il pagamento va effettuato utilizzando il normale bollettino di conto corrente postale o delega di pagamento mod F24 dove andrà barrata la casella "Ravvedimento".

    Contribuenti residenti all'Estero

    Le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato possono avvalersi dell'ulteriore facoltà di effettuare il versamento dell'ICI in un'unica soluzione, dal 1° al 16 dicembre, applicando gli interessi del 3%, calcolati sull'imposta che si sarebbe dovuta pagare come acconto.

    Si ricorda che per i cittadini italiani residenti all'estero si considera adibito ad abitazione principale l'immobile posseduto a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locato. Attenzione: l'immobile adibito ad abitazione principale non gode dell'esenzione, ma sconta l'aliquota ridotta del 4 per mille.


    I rimborsi

    Con il comma 173, art. 1, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 viene abrogato l'articolo 13 del Dlgs 504/1992. Di conseguenza, il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni (non più 3) dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede a rendere esigibile il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
    Sulle somme versate e non dovute devono essere corrisposti gli interessi nella misura stabilita a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

    Servizi on-line

    Il Comune Di Cassano mette a disposizione del cittadino il servizio on-line per il calcolo dell'imposta comunale sugli gli immobili.
    (clicca qui per accedere)

     

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